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Responsabilità del CSE - Cassazione Penale, Sez. 4, 12 luglio 2023, n. 30167

Il 12 luglio 2023, la Corte di Cassazione Penale Sez. 4 ha emesso una sentenza rilevante in merito al caso di omicidio colposo legato a violazioni delle norme antinfortunistiche. La vicenda giudiziaria ha coinvolto A.A., Legale Rappresentante della società, B.B., figlio di A.A. e gestore di fatto dell’azienda, e C.C., Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, condannati in primo grado e successivamente confermati in appello per il decesso di D.D., operaio che ha perso la vita a seguito di una caduta di circa 6 metri, da un'impalcatura carente di adeguate misure di sicurezza.
La sentenza in questione ha respinto i ricorsi presentati dagli imputati, confermando la decisione di appello. Gli imputati erano accusati di cooperazione colposa, avendo cagionato la morte dell'operaio D.D. attraverso la mancata adozione delle adeguate misure di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il caso è stato originariamente portato davanti al Tribunale di Napoli Nord, che ha emesso la condanna di primo grado. Successivamente, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza in appello. Gli imputati hanno quindi deciso di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo l'erroneità delle decisioni prese in sede di appello.

I Motivi del Ricorso

A.A. e B.B.

Gli avvocati di A.A. e B.B. hanno presentato un ricorso basato sull'erronea applicazione della legge penale. Sostengono che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare in modo diverso le argomentazioni difensive e considerare l'effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, nonché la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso. In particolare, contestano la responsabilità di A.A., sottolineando che egli non si è effettivamente occupato della gestione dell'attività aziendale, nonostante fosse il legale rappresentante della ditta. Inoltre, lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche eccessivamente penalizzante per la gravità dell'aggravante contestata.
Per quanto riguarda B.B.,la difesa sostiene che la Corte di appello sia incorsa in errore, mancando di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed irrogando una pena sproporzionata, in contrasto con il principio di adeguatezza della sanzione al fatto, ed in violazione della finalità rieducativa della pena costituzionalmente garantita.
I giudici avrebbero omesso di considerare la confessione resa dall'imputato, espressione di effettiva e sincera revisione critica del suo operato.

C.C.

La difesa di C.C. contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sostenendo che egli non avesse responsabilità sulle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e quindi non poteva essere considerato responsabile per l'infortunio occorso. La difesa fa notare come il ricorrente, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovesse ritenersi estraneo all'area di rischio a cui era stato esposto il lavoratore. L'infortunio, lamenta la difesa, è avvenuto in un momento nel quale non vi era alcuna interferenza fra attività lavorative. Contestano anche la motivazione della sentenza, affermando che la condanna non è sorretta da alcuna argomentazione valida.
La difesa sostiene che i giudici di merito, hanno ritenuto maggiormente attendibili gli esiti del sopralluogo effettuato a distanza di tempo dagli ispettori dell'ASL, considerando più convincente la tesi che l'operaio fosse caduto nello spazio vuoto esistente tra il ponteggio ed il capannone, e sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato (che D.D. fosse precipitato dal ponteggio a causa del ribaltamento di una tavola).

L'Analisi della Sentenza

La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi del ricorso presentato dagli imputati e ha respinto tali argomentazioni. La sentenza ha confermato la colpevolezza degli imputati in base alle violazioni delle norme antinfortunistiche, che hanno portato alla morte dell'operaio D.D. La Corte ha sottolineato che gli imputati, in qualità di datori di lavoro e coordinatore per la sicurezza, avevano la responsabilità di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti.
Per quanto riguarda l'argomentazione difensiva riguardo alla responsabilità di A.A., la Corte ha affermato che la titolarità formale della ditta non esclude la sua responsabilità di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. L'effettiva gestione dell'attività non può essere disconnessa dalla sua posizione di legale rappresentante.
Rispetto al coordinatore per la sicurezza, C.C., la Corte ha ribadito che la sua funzione era quella di garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche essendo investito, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di funzioni di "alta vigilanza".In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, il coordinatore per la sicurezza, oltre a dovere assicurare il collegamento fra imprese appaltatrici e committente, ha il compito di verificare la corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e la scrupolosa applicazione delle procedure di sicurezza. Ha inoltre l'obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e art. 97, comma 1, ed anche di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. Il coordinatore non poteva esimersi dal verificare che il ponteggio allestito nel cantiere fosse dotato degli accorgimenti diretti ad evitare le cadute dall'alto dei lavoratori e fosse stato allestito in modo da aderire al manufatto, contestando l'inadempienza all'impresa esecutrice o sospendendo i lavori. In questo caso, non aveva adempiuto a tale ruolo in modo sufficiente.

Conclusioni

La Corte in tal caso riconosce, con peculiare riguardo alla caduta dall'alto, che tale rischio non sia di natura specifica della ditta esecutrice, ma che rientri nell'area di governo del coordinatore, il quale deve verificare la conformità delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche. L'evidente deficienza strutturale del ponteggio allestito nel cantiere, i cui difetti erano rilevabili ictu oculi, imponevano anche l'intervento del coordinatore della sicurezza, i cui obblighi di alta vigilanza, non possono non ricomprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni della normativa antinfortunistica.