Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 17 giugno 2026, la Regione ha introdotto misure straordinarie per la tutela della salute dei lavoratori esposti alle elevate temperature durante il periodo estivo.
L'obiettivo del provvedimento è prevenire gli effetti del caldo estremo, sempre più frequente negli ultimi anni, riducendo il rischio di colpi di calore, disidratazione e altri eventi connessi allo stress termico.
L'ordinanza vieta lo svolgimento delle attività lavorative all'aperto nei settori:
edilizia;
impiantistica;
agricoltura;
florovivaismo;
nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00, ma esclusivamente nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.
Il provvedimento è efficace fino al 31 agosto 2026.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda le imprese che operano nei cantieri ma applicano un contratto collettivo diverso da quello dell'edilizia.
Si pensi, ad esempio, a un'impresa metalmeccanica che realizza opere strutturali o impiantistiche all'interno di un cantiere, ad esempio, in una determinata fase dei lavori, esegue il getto del calcestruzzo.
In questi casi la domanda è inevitabile: l'ordinanza si applica comunque?
La risposta, sotto il profilo della tutela della salute, è sì.
L'ordinanza non individua i destinatari sulla base del CCNL applicato, bensì in relazione ai settori di attività e alle lavorazioni svolte.
Pertanto, ciò che assume rilievo non è l'inquadramento contrattuale del personale, ma la natura concreta dell'attività eseguita. Se i lavoratori operano in un cantiere edile o impiantistico, svolgendo attività all'aperto con esposizione diretta ai raggi solari, essi rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento, a prescindere dal CCNL applicato.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare il rischio da esposizione al calore e ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, tra cui:
riorganizzazione degli orari di lavoro;
programmazione delle attività più pesanti nelle ore meno calde;
pause in aree ombreggiate o climatizzate;
disponibilità costante di acqua potabile;
informazione e formazione dei lavoratori sui sintomi dello stress termico;
sorveglianza dei lavoratori maggiormente esposti o particolarmente vulnerabili.
L'ordinanza rappresenta quindi una misura aggiuntiva rispetto agli obblighi generali di tutela previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
A tal proposito inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 5484 del 6 luglio 2026 con il quale si indicano al personale ispettivo, alcuni accertamenti da effettuare. In particolare nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider.
“Nel corso dell'attività di vigilanza dovrà essere verificata:
- Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
- Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00).
- Pause e Rotazione: verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
- Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
- Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
- Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
- Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.
Pertanto, dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle
lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
Si richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo cui il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l'attività di vigilanza.”